Donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione: revoca e compatibilità con testamento posteriore

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Diritto del lavoro

Premessa:

La donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione è un negozio giuridico complesso che ha effetti sia in vita che dopo la morte del donante. In questo articolo analizziamo la sua natura, la sua revocabilità e la sua compatibilità con un testamento posteriore.

Natura della dispensa dall’imputazione:

  • La dispensa dall’imputazione è un negozio autonomo rispetto alla donazione, assimilabile ad un atto di ultima volontà.
  • Essa può essere contenuta nella donazione stessa, ma anche in un successivo testamento o atto tra vivi.
  • La dispensa attribuisce al donatario un vantaggio ulteriore rispetto alla quota di legittima.

Revocabilità della dispensa:

  • La dispensa è sempre revocabile dal donante, in qualsiasi momento e con qualsiasi forma.
  • La revoca deve essere espressa e non può essere presunta.

Compatibilità con testamento posteriore:

  • L’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta l’annullamento della precedente dispensa dall’imputazione.
  • Le due disposizioni sono compatibili se il valore della donazione con dispensa dell’imputazione è inferiore a quello della disponibile.

Sentenza della Cassazione n. 3352/2024:

  • La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione della compatibilità tra dispensa dall’imputazione e testamento posteriore.
  • La Corte ha affermato che le due disposizioni sono compatibili se il valore della donazione con dispensa dell’imputazione è inferiore a quello della disponibile.
  • Nel caso di specie, la donazione era stata effettuata in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione.
  • I testamenti successivi attribuivano la quota disponibile ad altro erede.
  • La Corte ha cassato la sentenza impugnata, limitatamente al capo che aveva disposto l’annullamento della dispensa dall’imputazione.

Principio di diritto:

  • La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore.
  • La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile.

Conclusioni:

La dispensa dall’imputazione è un istituto complesso che richiede un’attenta valutazione da parte di un professionista legale. La sua revocabilità e la sua compatibilità con un testamento posteriore dipendono da una serie di fattori specifici che devono essere esaminati caso per caso.

Parole chiave:

  • Donazione in conto disponibile
  • Dispensa dall’imputazione
  • Revoca
  • Testamento posteriore
  • Legittima
  • Disponibile
  • Cassazione n. 3352/2024

Fonti:

  • Sentenza della Cassazione n. 3352/2024
  • Codice civile italiano

Note:

  • Il presente articolo ha lo scopo di informare e non costituisce consulenza legale.
  • Si prega di consultare un avvocato per qualsiasi questione specifica.

Aggiornamenti:

L’articolo verrà aggiornato regolarmente con nuove informazioni e sentenze relative alla dispensa dall’imputazione.

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