La Cassazione annulla una sentenza per carenza di motivazione sul dolo specifico nella bancarotta documentale.
Il caso:
Un imprenditore è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per non aver consegnato le scritture contabili al curatore fallimentare.
La questione:
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, rilevando che la mancata consegna dei libri contabili non è di per sé prova del dolo specifico, ossia dell’intenzione di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
La motivazione:
Secondo la Corte, la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico. In particolare, la Corte d’appello ha:
- Confuso l’effetto della mancata consegna della contabilità con il fine perseguito dall’agente.
- Non precisato i connotati tipici del dolo specifico della bancarotta documentale specifica.
- Ritenuto il dolo “evidente” sulla base di una motivazione assertiva.
La decisione:
La Cassazione ha annullato la sentenza e rinviato il caso ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo esame sulla qualificazione giuridica della bancarotta documentale.
I principi di diritto:
- La bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo specifico, ossia l’intenzione di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
- La mancata consegna delle scritture contabili non è di per sé prova del dolo specifico.
- La sentenza deve motivare adeguatamente la sussistenza del dolo specifico.
Le implicazioni:
La sentenza della Cassazione chiarisce che la mancata consegna delle scritture contabili non è automaticamente un reato di bancarotta fraudolenta documentale. È necessario dimostrare che l’imputato aveva l’intenzione di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Fonti:
- Sentenza della Cassazione n. 8921/2024
- Articolo 216, comma 1, n. 2 legge fall.
Note:
- Il presente articolo ha lo scopo di informare e non costituisce consulenza legale.
- Si prega di consultare un avvocato per qualsiasi questione specifica.